Rottamazione-quinques

Domanda entro il 30/4, pagamenti dal 31/7.

Perimetro oggettivo

Sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli avvisi bonari e contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Termini di pagamento

Il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali di pari ammontare, incrementate di interessi al tasso del 3%.

Procedura per l’adesione

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, scegliendo il numero di rate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi e impegnandosi a rinunciarvi.

Determinazione somme da versare

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite quelle precedentemente avviate.

Comunicazione importo dovuto

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Mancato o insufficiente versamento

In caso di mancato o di insufficiente versamento la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.


Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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