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Registro dei Titolari Effettivi

C'è tempo sino all'11 dicembre 2023.

Soggetti obbligati.

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust. Sono escluse le società di persone (Ss, Snc, Sas) e ovviamente le ditte individuali. Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese.

Titolare effettivo.

Nelle società di capitali il titolare effettivo corrisponde a colui, o coloro, a cui è attribuibile la diretta titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo di fatto. In via residuale, quando nemmeno i criteri appena illustrati risultano decisivi nella sua individuazione, è titolare effettivo la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Responsabile dell’adempimento.

Per le società, l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva spetta agli amministratori. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza o l’amministrazione. Nel caso di trust o affini, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario.

Modalità.

Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva, l’entità della partecipazione detenuta ovvero le modalità di esercizio del controllo. La comunicazione va effettuata all’ufficio del registro imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo. Per comunicare i dati è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

È indispensabile che:

- la società abbia sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco

- abbia un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio

- l’amministratore disponga di un dispositivo di Firma Digitale

Non è consentita la procura speciale.

Scadenze.
In fase di primo popolamento, con riferimento ai soggetti già costituiti, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale in commento, ovvero, considerando i giorni festivi (il 9 dicembre 2023 cade di sabato), entro l’11 dicembre 2023.

Sanzioni.

In caso di omessa comunicazione dei dati richiesti è stabilito che ai soggetti obbligati venga applicata una sanzione amministrativa che va da euro 103,00 a euro 1.032,00 (art. 2630 c.c.), mentre in caso di falsa comunicazione è previsto che ai richiamati soggetti sia comminata una sanzione di natura penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché una multa da euro 10.000,00 a euro 30.000,00.


Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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