Layout del blog

Legge di Bilancio 2024

Tra chance di risparmio e penalizzazioni.

Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 si individuano possibilità di evitare i rischi di accertamento o la tassazione delle plusvalenze, ma anche severe strette su alcune facilitazioni di pagamento.

Regolarizzazione del magazzino

Con riferimento al 1° gennaio 2023, esso può essere effettuato mediante eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi (pagando l'Iva e un'imposta sostitutiva) o mediante l’iscrizione di valori di esistenze iniziali precedentemente omesse (pagando solo un'imposta sostitutiva). I valori risultanti dalle variazioni sono immediatamente riconosciuti anche a fini fiscali e non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

Versamento unitario e compensazione

D 1° luglio 2024 sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia in caso di compensazione in F24 anche di crediti Inps e Inail. Dalla stessa data viene introdotto il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto cessa solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Rischi catastrofali

Viene introdotto l’obbligo, per le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi e obbligo di codice identificativo

Viene elevata dal 21 al 26% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Precedentemente all’emanazione della Finanziaria, il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo di richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da esporsi all’esterno dello stabile e da indicarsi negli annunci ovunque pubblicati.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni sociali

Viene riproposta la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva (pari al 16%) può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia (non necessaria in caso di partecipazioni negoziate, visto che le quotazioni sono pubbliche e univoche) devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze di cessione immobili

Viene prevista una deroga alla non imponibilità delle plusvalenze di cessione immobili posseduti da più di 5 anni. Per gli immobili oggetto di interventi agevolati col cd. “Superbonus” che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% optando per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi di quanto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

Riscatto periodi privi di contribuzione

Solo nel 2024 e 2025 coloro obbligati alla contribuzione dal 1996 possono riscattare i periodi in cui la contribuzione non era dovuta per mancanza di obbligo contributivo, non già coperti da contribuzione obbligatoria in qualsiasi ente, forma o gestione previdenziale obbligatoria (ivi incluse le Casse dei liberi professionisti e i contributi versati in altri Stati membri UE o Paesi extra UE convenzionati con l’Italia). Il periodo da riscattare, massimo di 5 anni, deve essere compreso tra il primo giorno dell’anno del primo contributo e l’ultimo giorno dell’anno dell’ultimo contributo versato dal soggetto. L’onere di riscatto, calcolato col metodo contributivo, potrà essere versato anche in 120 rate mensili senza interessi.


Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

condividi

Share by: