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Il Decreto Sostegni bis

Pubblicati in G.U. il DL 73 e il testo coordinato del DL 41.

Nuovi contributi a fondo perduto. Verrà automaticamente erogato un contributo nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni già riconosciuto. Verrà inoltre riconosciuto un contributo ai soggetti il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto a quello del corrispondente periodo precedente. I soggetti che hanno beneficiato della prima tipologia di contributo possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. Un terzo contributo, sempre sovrapponibile (ma non cumulabile) coi precedenti viene riconosciuto alle imprese che subiscano  un peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019.

Proroga tax credit locazioni. Per le imprese turistiche credito d'imposta viene prorogato al 31 luglio 2021 e condizione per usufruirne rimane che il fatturato del mese sia inferiore di almeno il 50% a quello dello stesso mese 2019. Per le altre imprese il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% a quello del corrispondente periodo precedente.

Rinvio riscossione. Vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 30 giugno 2021.

Garanzie SACE e proroga moratoria mutui e finanziamenti. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di concedere le garanzie e ne viene esteso fino a 10 anni il termine di durata, previa autorizzazione UE. È prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Viene tuttavia richiesta una precisa istanza in tal senso dell’impresa da far pervenire agli istituti finanziatori entro il 15 giugno 2021.

"Super ACE". Viene previsto per il periodo d'imposta 2021 la deduzione fiscale venga determinata applicando l’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente. La deduzione del rendimento nozionale potrà alternativamente essere fruita, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, come credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote imposta in vigore al 31 dicembre 2020. Qualora la variazione in aumento del capitale proprio nei successivi esercizi risultasse inferiore a quella sulla quale è stata calcolata la detrazione o il credito d’imposta essi dovranno essere restituiti.

Utilizzo credito di imposta beni strumentali.  Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro.

Innalzamento limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili. Viene elevato il limite alla compensazione dei crediti previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000. Fino al 2019 era 700.000 euro, nel 2020 è salito a 1.800.000, per il 2021 sarà 2.000.000.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Viene reintrodotto, questa volta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria e di occupazione. I soggetti che esercitano attività di somministrazione sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento da tassa di occupazione del suolo pubblico.

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. In sede di conversione del Decreto Sostegni viene aggiunto il comma 4-bis all’articolo 110, D.L. 104/2020, concedendo la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio 2021, ma solamente con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo né di godere degli effetti fiscali. 



È ora disponibile la nostra informativa, che oltre ai punti di cui sopra affronta anche altre disposizioni di particolare interesse, quali la sospensione dei pignoramenti, il canone di occupazione del suolo pubblico, l'ampliamento del Regime Quadro stabilito dalla UE per l'emergenza, la conservazione digitale, la dichiarazione precompilata e gli adempimenti connessi, le provvidenze per il lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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