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Conversione Decreto Sostegni bis

Slittano ancora i versamenti di imposte e cartelle.

Nuovo termine di versamento delle imposte. Per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici ISA vengono slittati al 15 settembre, senza maggiorazione dello 0,40%, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

La proroga riguarda anche i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA (tranne quella per ricavi superiori a 5.164.569 euro) e i soggetti che applicano il regime forfettario, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA.

Sono stati rimodulati i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.

Ora il versamento deve essere effettuato:

- entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

È stato prorogato al 15 novembre 2021 il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni. Entro tale data si dovrà redigere e asseverare la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva.

Ulteriore sospensione della riscossione. Viene prorogato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione:

- del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti originariamente dovuti tra l’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021;

- delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;

- della compensazione tra credito d'imposta e debito a ruolo prevista dall’art. 145 del DL 34/2020;

- dei pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate;

- delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro.

Sospensione del cashback e nuovi crediti d’imposta pos. Il programma cashback viene sospeso nel secondo semestre 2021.  

Parallelamente viene previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta per le transazioni effettuate mediante carte è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso di cessioni nei confronti di consumatori finali. Ciò a condizione che i venditori adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di trasmissione dei corrispettivi e, soprattutto, abbiamo avuto nell’anno precedente ricavi inferiori a 400.000 euro.

Agli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di trasmissione dei corrispettivi spetta un credito di imposta parametrato al costo, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

a) 70% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente sino a 200.000 euro;

b) 40% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente tra 200.000 e 1 milione di euro;

c) 10% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente sino a tra 1 e 5 milioni di euro.

A chi nel 2022 acquisti, noleggi o utilizzi strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi spetterà un terzo credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

a) 100% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente sino a 200.000 euro;

b) 70% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente tra 200.000 e 1 milione di euro;

c) 40% in caso di cui ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente sino a tra 1 e 5 milioni di euro.

Tutti e tre i crediti, che rientreranno nel regime de minimis e non nel Temporary Framework, non concorrono alla formazione dell’imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi.

Esenzione imu per immobili con blocco sfratto e proroga TARI. Vengono esentati dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa:

- una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;

- una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (le cui modalità saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).

Viene prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Esonero contributivo e verifica di regolarità. Nelle more della definizione delle modalità di godimento dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 a favore di imprenditori e professionisti che:

- abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro,

- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019,

- non siano titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato (salvo il lavoro intermittente),

la regolarità contributiva verrà verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Rimane quindi confermato il rinvio al 20 agosto del pagamento della prima rata di contributi fissi ed il temporaneo esonero dal versamento della prima rata di acconto dei contributi eccedenti il minimale.

Maggiori dettagli nella nostra informativa. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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