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Operazioni B2C intra-UE e regime OSS

In attesa del 1° luglio, apre da aprile il canale per accreditarsi.

Lo scenario futuro.

Dal 1° luglio 2021 (salvo proroghe) saranno territorialmente rilevanti a fini Iva nel paese UE in cui è stabilito il committente non soggetto passivo le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici e le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione. L’Iva sarà quindi dovuta nel paese di destinazione, dove il fornitore dovrà identificarsi presso le autorità fiscali locali, ad esempio nominando un rappresentante fiscale.

Inoltre, per i soggetti passivi che facilitano tramite un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni e le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario, si considererà che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni. Di conseguenza l’operazione di cessione verrà suddivisa in due operazioni distinte: la vendita dal fornitore all’interfaccia on-line rappresenterà un’operazione esente Iva e la vendita dall’interfaccia online al privato consumatore sarà soggetta Iva nel Paese del consumatore.

La semplificazione prevista.

L’Iva continuerà ad applicarsi in Italia quando l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta, delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro (la soglia è attualmente dieci volte tanto) e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato.

Al superamento di tale limite il cedente o prestatore potrà, in luogo dell'applicazione dell’Iva nell’altro Stato membro, optare per la registrazione al sistema OSS (One Stop Shop), che consentirà di evitare l’identificazione nello Stato membro e di continuare ad applicare le regole italiane di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

I portali OSS.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dal 1° aprile 2021 tre regimi OSS, ai quali potrà accedersi dalla propria area Fisconline e con le stesse credenziali.

OSS Ue, destinato ai soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, ai soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e ai soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;

OSS non-Ue, destinato ai soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;

IOSS, (Import One Stop Shop) per le vendite ai consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Tramite il portale OSS, una volta registrato, il fornitore trasmetterà telematicamente con cadenza trimestrale una dichiarazione in cui fornirà le informazioni dettagliate sulle cessioni a privati di altri Stati membri e verserà in Italia l’Iva dovuta. Sarà poi lo Stato italiano a trasmettere le informazioni e l’imposta ai rispettivi Stati membri di residenza dei consumatori.

L'ulteriore vantaggio.

L’adesione al OSS (così come la permanenza sotto la soglia dei 10.000 euro) comporterà l’eliminazione dell’obbligo di emettere fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario (salvo essa non venga richiesta), come già non sussiste l’obbligo di emissione certificazione e trasmissione dei corrispettivi per qualunque cessione tramite e-commerce, interna o esterna. Permarrà unicamente l’obbligo di registrazione, a questo punto sul vecchio registro corrispettivi manuale.
Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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