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Conseguenze dell'abolizione dell'esterometro

A far data dal 1° luglio 2022 l'esterometro è abolito.

Da tale data le informazioni sulla emissione di fatture verso soggetti esteri e sul ricevimento delle fatture estere per acquisti di beni o servizi non potranno quindi più essere inviate massivamente ma dovranno esserlo operazione per operazione, emettendo una fattura elettronica di vendita o un’autofattura ad integrazione di ogni acquisto in reverse charge esterno.

Di seguito una sintesi delle casistiche e dei valori da indicare.

Fattura emessa a cliente estero

L’identificativo del cessionario va distinto tra il codice paese di due cifre alfabetiche e il codice fiscale o partita iva.

Per gli operatori extra-UE deve essere indicato OO99999999999 (due volte la lettera “O” e undici volte il numero “9”

Per i privati consumatori finali sia nel campo “partita iva” che nel campo “codice fiscale” deve essere riportato lo stesso valore. Il consiglio è riportare 0000000 (sette volte il numero “0”)

Nell’indirizzo al campo “CAP” deve essere indicato 00000 (cinque volte il numero “0”)

Come codice destinatario deve essere riportato XXXXXXX (sette volte “X”)

Il codice natura è N3.1 per le esportazioni e N3.2 per le cessioni intracomunitarie

 

Integrazione degli acquisti intracomunitari o delle importazioni

Come cedente/prestatore va indicato il fornitore estero, suddividendone l’identificativo nel codice paese di due cifre alfabetiche e il codice fiscale o partita iva.

Per gli operatori extra-UE deve essere indicato OO99999999999 (due volte la lettera “O” e undici volte il numero “9”

Nell’indirizzo al campo “CAP” deve essere indicato 00000 (cinque volte il numero “0”)

Come cessionario/committente va riportata la vostra ditta.

Il tipo documento è TD17 per integrazione di acquisto di servizi dall’estero, TD18 per integrazione di acquisto di beni intracomunitari, TD19 per integrazione di acquisto di beni da soggetti esteri identificati in Italia con rappresentate fiscale (questo è il caso molto frequente delle fatture analogiche riportanti una partita iva italiana). Il caso dei beni da soggetti esteri non identificati in Italia con rappresentate fiscale non è previsto perché tali operazioni dovrebbero essere sempre documentate da bolla doganale e quindi non far sorgere l’obbligo di integrazione.

È consigliabile seguire una numerazione progressiva separata riportare come data quella di ricevimento del documento d’acquisto o di effettuazione dell’operazione.

L'imponibile sarà quello della fattura d’acquisto, che non riporta l’iva e l'aliquota quella principale in vigore, normalmente il 22%

Molto importante è compilare il campo <DatiFattureCollegate> del tracciato record con il numero e la data della fattura estera integrata.

Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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