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Concordato preventivo biennale

Invito alla pace o dichiarazione di guerra?

Il biennio 2024-2025 sarà il primo di operatività del nuovo istituto del concordato preventivo biennale, che nelle intenzioni del legislatore vorrebbe essere uno strumento di pianificazione fiscale utile sia ai contribuenti che al fisco. Eccone le principali caratteristiche.


La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati Isa e di quelli contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Possono accedervi gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che effettivamente applichino gli Isa ed i contribuenti forfettari, a condizione che per il periodo d’imposta precedente non vi siano debiti tributari o previdenziali pari o superiori a 5.000 euro, esclusi quelli oggetto di rateazione o sospensione.

Altre cause di esclusione sono l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti, la condanna per un reato tributario commesso nei medesimi 3 periodi e, per i forfettari, l'inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente.

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Redditi e Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Per le società di persone e i soggetti assimilati l’accettazione impegna anche i soci o gli associati. L’adesione non produce affetti ai fini Iva.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires, Irap e contributi.

Costituisce causa di cessazione dal concordato la modifica o la cessazione dell’attività svolta dal contribuente e sono cause di decadenza l'accertamento di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, la contestazione di altre violazioni di “non lieve entità”, la modifica o l’integrazione della dichiarazione del periodo di riferimento, l'indicazione nella dichiarazione dei periodi concordati di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta, la verifica di una causa di esclusione o il venir meno di uno dei requisiti di accesso e l'omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato, fatto salvo il ravvedimento.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973 (ovvero quelli induttivi e presuntivi), salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;

I contribuenti che non accetteranno la proposta fiscale e non aderiranno al concordato preventivo biennale oppure che, una volta accettata la proposta, incorreranno in una causa di decadenza, verranno inseriti in apposite liste selettive, dalle quali l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza potranno attingere per effettuare controlli fiscali.


Nel rimandarvi per un approfondimento alla nostra informativa, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. 

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